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L’importanza dell’autoresponsabilità dello sciatore sulle piste e il concetto di pericolo atipico

L’importanza dell’autoresponsabilità dello sciatore sulle piste e il concetto di pericolo atipico
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L’importanza dell’autoresponsabilità dello sciatore sulle piste e il concetto di pericolo atipico

Con il Decreto Legislativo numero 40/2021 cambia la filosofia di interpretazione dell’attività sciistica rispetto alle norme precedenti e viene introdotto il concetto di autoresponsabilità dello sciatore, elemento di elevata importanza per garantire la sicurezza sulle piste da sci ed evitare spiacevoli incidenti.

Durante l’incontro organizzato lo scorso 11 gennaio dalla Compagnia assicurativa ITAS Mutua alla fiera Prowinter di Bolzano, il giudice Carlo Busato, esperto di normative inerenti il mondo degli sport invernali, ha spiegato la definizione di “pericolo atipico” e il concetto di "autoresponabilità" dello sciatore, facendo riferimento agli articoli contenuti nel Decreto Legislativo numero 40/2021 in cui viene posta particolare attenzione a questo nuove nozioni.
Cos’è il ‘pericolo atipico’?
Atipico è quel pericolo che uno sciatore prudente e attento non si aspetta di trovare su una pista da sci pur tenendo un comportamento accorto - spiega il giudice Carlo Busato  - Un esempio di pericolo anomalo può essere la perdita di un impianto di innevamento. In questo caso lo sciatore non può aspettarsi di trovare una lastra di vetrato. Un altro esempio potrebbe essere una zona sassosa, che emerge, non segnalata e non rimossa, lo sciatore non si aspetta di trovarla in determinate condizioni. Se siamo a fine stagione, invece, cambiano completamente i parametri. Tutte queste cose, in materia di sicurezza, sono flessibili perché assumono valore diverso a seconda del periodo della stagione o anche della stessa giornata. È il caso del manto nevoso le cui condizioni possono mutare per via di fattori esterni quali l’affollamento o il deterioramento naturale per le temperature di cui bisogna tenere conto”.

La definizione di “pericolo atipico” riportata nell’articolo 2 del Decreto Legislativo numero 40/2021 è la seguente:

Pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico”.

Carlo Busato ha commentato tale definizione dicendo: “La parola ‘responsabile’ è il concetto importante. Il pericolo può essere più o meno atipico a seconda del grado di responsabilità che lo sciatore ha tenuto in quel preciso momento. Se sono irresponsabile, non si parla più di atipico perché sono io che mi sono messo in una situazione di pericolo e non sono stato accorto.
Quindi con il Decreto Legislativo 40/2021 viene introdotto il concetto di autoresponsabilità dello sciatore accanto a quello della responsabilità del gestore dell’area sciabile”.
I gestori delle aree sciabili, infatti, hanno l’obbligo di predisporre la segnaletica nelle piste da sci per garantire la sicurezza agli utenti.
“Rispetto alle norme precedenti – spiega il giudice Carlo Busato – il gestore deve segnalare molto di più. Deve segnalare nella stazione a monte, nella stazione a valle e lungo il percorso. Nel caso non riesca perché si crea un pericolo nel corso della giornata, ad esempio mutano le condizioni, il gestore ha il dovere di intervenire con la cosiddetta “segnaletica compensativa”. Così facendo, alza il livello di richiamo dell’attenzione dello sciatore aggiungendo segnaletica ulteriore. Nel momento in cui il gestore ha segnalato tutto e ha informato lo sciatore, è lo sciatore che diventa autoresponsabile”.

L’autoresponsabilità dello sciatore viene richiamata anche nell’articolo 18 del Decreto Legislativo, intitolato “Velocità e prudenza”, che recita:

  1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla  partenza  degli  impianti,  alle biglietterie e agli accessi delle piste.

  2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.

  3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti  a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od  ostacoli,  negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento,  nelle  strettoie  e  in  presenza  di principianti.

  4. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione  adeguati  alla  propria  capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti,  nonchè alle condizioni generali della pista  stessa,  alla  libera  visuale, alle condizioni meteorologiche  e  all'intensità  del  traffico.  Lo sciatore  deve  adeguare  la   propria   andatura   alle   condizioni dell'attrezzatura utilizzata,  alle  caratteristiche  tecniche  della pista e alle condizioni di affollamento della medesima”.

Particolare attenzione all’autoresponsabilità la si trova anche nell’articolo 27 intitolato “Percorribilità delle piste in base alle capacita degli sciatori

“Questo articolo dice che lo sciatore non può andare in qualsiasi pista – spiega il giudice Carlo Busato – Bisogna essere autoresponsabili.  La percorribilità delle piste va fatta in base alle proprie capacità fisiche e tecniche. Le forze dell’ordine possono girare all’interno del comprensorio e verificare se, per esempio, un principiante si è avventurato su una pista nera nonostante la presenza di segnaletica che lo informa sul grado di difficoltà della pista. Se così fosse, lo sciatore si è messo da solo in un condizioni di pericolo”.

Infine il giudice Carlo Busato ha ricordato l’articolo 30 del Decreto Legislativo 40/2021 che impone l’obbligo per gli sciatori di possedere un’assicurazione RCT (responsabilità civile verso terzi) in corso di validità. A tal proposito, ITAS Mutua propone un pacchetto studiato ad hoc chiamato ITASNOW  e che protegge dagli imprevisti sulla neve. Si distingue per la possibilità di scegliere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze e selezionare la durata della copertura. ITASNOW propone due pacchetti: ITASNOW Base e ITASNOW Plus, che possono essere attivati per singole giornate o con pacchetto stagionale. Il pacchetto ITASNOW Base ha un costo di 2,50 euro per la versione giornaliera e di 25 euro per l’intera stagione, e offre le garanzie base di responsabilità civile e il rimborso spese mediche con un massimale di 200 euro. Mentre con il pacchetto ITASNOW Plus, costo 3,50 euro giornaliero e 35 euro stagionale, si può aggiungere anche la garanzia infortunio per sentirsi ancora più sicuri. È possibile anche acquistare il pacchetto plurigiornaliero.
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