Dopo diversi mesi di discussioni parlamentari, il 10 settembre il cosiddetto “DDL Montagna” (Disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) ha ricevuto il via libera definitivo del Senato. Con quest’intervento l’Italia si dota di una nuova legge nazionale per le aree montane, dopo oltre 30 anni dall’ultimo atto normativo di portata simile. Nell’articolo esaminiamo brevemente le principali agevolazioni fiscali per imprese e lavoratori che decidono di stabilirsi in un comune montano.
Il provvedimento prevede lo stanziamento di circa 200 milioni di euro all’anno, per il triennio 2025-2027, da destinare a una serie di interventi nei territori montani. Le risorse, secondo il testo approvato, andranno a finanziare servizi essenziali come la sanità e l’istruzione, con incentivi specifici per medici, operatori sanitari e insegnanti disposti a lavorare nei comuni montani. Ulteriori fondi saranno indirizzati ad agricoltura, mobilità, infrastrutture digitali e turismo, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti e rendere più attrattivi territori che negli ultimi decenni hanno sofferto di spopolamento e marginalizzazione.
Analizziamo brevemente le principali agevolazioni fiscali previste dal DDL per chi decide di vivere e lavorare in un comune montano. L’elenco dei comuni montani beneficiari delle agevolazioni sarà definito sulla base dei dati forniti dall’ISTAT e sarà soggetto ad aggiornamento almeno triennale.
Misure in tema di Sanità e Scuole di Montagna (art. 6-7).
- Attribuzione di un doppio punteggio, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per l’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private ubicate nei comuni montani. L’attività prestata in tali strutture per un periodo di almeno tre anni costituisce un titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario. Anche per il personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna si prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie provinciali di supplenza e di mobilità.
- Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento fondiario (con tetto massimo di 2.500 €) per le spese sostenute per l’affitto o l’acquisto di un immobile ad uso abitativo per coloro prestano servizio in strutture sanitarie o scolastiche ubicate in comuni montani. Il credito può essere elevato al 75% (con tetto di 3.500 €) nei casi in cui nei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sia presente almeno il 15% dei residenti appartenente a una delle minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482.
- Definizione di un ulteriore emolumento di natura accessoria e variabile per gli operatori della sanità di montagna.
Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e selvicoltori di montagna (art. 19)
Credito d’imposta pari al 10% del valore degli investimenti effettuati tra il 2025 e il 2027 dagli imprenditori agricoli e forestali. Il credito può essere cumulabile con altre agevolazioni. Nei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in cui sia presente almeno il 15% dei residenti appartenente a una delle minoranze linguistiche storiche ai sensi della legge 15 dicembre 1999 n. 482, il credito d’imposta è innalzato al 20% del valore degli investimenti.
Incentivi fiscali alle nuove imprese montane esercitate da giovani (art. 25)
Alle nuove imprese avviate a decorrere dall’entrata in vigore del DDL Montagna e costituite da imprenditori under41 o, nel caso di società e cooperative, con la maggioranza dei soci persone fisiche under41, è previsto, per i primi tre anni di attività, a condizione che l’attività di impresa sia svolta per almeno 8 mesi anche non continuativi nel corso dell’anno, un contributo sottoforma di credito d’imposta. Il contributo è calcolato in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro (innalzato a 150.000 € nei comuni con almeno il 15% della popolazione appartenente a una minoranza linguistica ai sensi della legge n. 482/1999), e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
Agevolazioni per il lavoro agile nei comuni montani (art. 26)
Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali fino a 8.000 euro annui, negli anni 2026 e 2027, per le imprese che adottano il lavoro agile (smart working) e i cui dipendenti lavorino stabilmente, trasferendosi, in uno dei comuni montani con meno di 5.000 abitanti identificati dallo stesso DDL. Per il 2028 e il 2029 è previsto un esonero contributivo del 50% con un tetto di 4.000 euro annui. Nel 2030 l’esonero sarà infine del 20% con un tetto di 1.600 euro annui.
Agevolazioni fiscali per il ripopolamento (art. 27)
I giovani sotto i 41 anni che acquistano la prima casa (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) nei comuni montani individuati dal DDL, stipulando un finanziamento, potranno beneficiare, per i primi 5 periodi d’imposta, di un credito d’imposta (non cumulabile con quelli previsti dagli articoli 6 e 7 per operatori sanitari e scolastici) commisurato all’ammontare degli interessi passivi dovuti sul finanziamento stesso.
Incentivi alla natalità nei comuni montani (art. 29)
Contributo una tantum per ogni figlio nato successivamente all’entrata in vigore del DDL.
Per l’attuazione degli incentivi e agevolazioni previsti dal DDL Montagna sarà importante attendere la stesura dei decreti attuativi e delle linee guida operative. Solo allora le disposizioni del DDL entreranno effettivamente in vigore e potranno iniziare a dare il loro contributo per contrastare lo spopolamento e la desertificazione economica dei territori montani.
BOLLETTINO NEVE
LOCALITÀ | I.APERTI | H. Min/Max |
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Passo dello Stelvio | 4/5 | 10-30 cm |
Ghiacciaio Val Senales | 5/11 | 0-20 cm |
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